” Il Formicaio” marzo 2014: per esigenze di stampa, l’articolo relativo ai residui vegetali di Fabio Cicinelli è stato ridotto. Pubblichiamo di seguito il testo integrale.
L’attività agricola riceve un duro colpo dalla Comunità Europea, infatti in data 19.11.2008 è stata formula la Direttiva Comunitaria 2008/98/CE, la quale è stata inevitabilmente recepita dal nostro Governo con il D.Lgs. 205/2010 che ha apportato alcune modifiche al D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 “Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati”.
A seguito di tali modifiche il D.Lgs. 152/2006 contiene le seguenti indicazioni rilevanti per quanto riguarda le attività agricole:
- si intende per “rifiuto” qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o abbia l’obbligo di disfarsi (art. 183 comma 1 lettera a)
- sono considerati “rifiuti speciali” fra gli altri i rifiuti da attività agricole e agro industriali (art. 184 comma 3 lettera a)
- sono esclusi dal campo di applicazione del D.Lgs. 152/2006 paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l’ambiente né mettono in pericolo la salute umana (art. 185 comma 1 lettera f)
Sulla base della normativa sopra citata il Corpo Forestale dello Stato ha emesso la direttiva n. 458 del 10.04.2013 con la quale si stabiliscono indicazioni operative per l’attività di controllo e, in particolare, quelle relative alla lotta agli incendi boschivi. Secondo tale Direttiva paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l’ambiente né mettono in pericolo la salute umana, devono essere considerati rifiuti e come tali devono essere trattati, pertanto la combustione sul campo dei residui vegetali configura reato di illecito smaltimento dei rifiuti, sanzionato penalmente dall’art. 256 comma 1 del D. Lgs. 152/2006. Secondo l’art. 256 comma 1 del D.Lgs. 152/2006 chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione , iscrizione o comunicazione è punito con la pena dell’arresto da tre mesi a un anno o con l’ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi. In buona sostanza i residui vegetali, provenienti da taglio, potature e sfalci non possono più essere eliminati tramite la loro combustione ma devono essere smaltiti in discariche autorizzate come rifiuto pericoloso per l’ambiente. Tali provvedimenti comportano grossi problemi specie alle piccole aziende che devono sostenere un considerevole aumento dei costi per lo svolgimento dell’attività con un sicuro innalzamento dei prezzi al consumo, e interessano direttamente anche tutti quei privati cittadini che svolgono in proprio attività agricola per uso famigliare. Appare evidente che tale situazione comporterà un ulteriore spinta verso l’abbandono della vocazione agricola del nostro territorio e un consistente aumento del rischio di incendi nella stagione estiva. Sull’argomento regna parecchia confusione, proviamo quindi a fornire un quadro della situazione alla data attuale, sperando di fare una giusta informazione. E’ evidente che l’interpretazione del Corpo Forestale dello Stato si pone in contrasto con le varie normative regionali che generalmente consentono la bruciatura delle potature sia pure con cautele e limitazioni durante il periodo estivo a rischio incendio. Per quanto riguarda in particolare la Regione Lazio il Regolamento forestale della Regione Lazio n. 7 del 18.04.2005, emanato in attuazione della Legge Regionale n. 39/2002, consente l’uso del fuoco per l’abbruciamento del materiale vegetale di risulta dei lavori di manutenzione dei castagneti da frutto, degli oliveti e dei terreni saldi e pascolivi, con limitazioni e cautele nel periodo a rischio incendio (normalmente corrispondente, nella Regione Lazio, al periodo compreso fra il 15 giugno ed il 30 settembre). Considerato tale contrasto normativo è stato richiesto un parere alla Regione Lazio per approfondire la compatibilità di quanto disposto dal Corpo Forestale dello Stato e le disposizioni del Regolamento regionale n. 7/2005. La Regione Lazio con nota n. 230593 del 18.06.2013 ha espresso il proprio parere in merito (che non ha ovviamente carattere vincolante od obbligatorio) sostanzialmente confermando l’interpretazione del Corpo Forestale dello Stato ed affermando che non risultano più applicabili le indicazioni del Regolamento regionale n. 7/2005. Successivamente il Consiglio Regionale del Lazio ha approvato all’unanimità nella seduta del 09/10/2013 la mozione n. 53 “Esclusione dei residui vegetali dalla normativa sui rifiuti e dal reato di smaltimento illecito” che impegna la Giunta Zingaretti a semplificare lo smaltimento delle potature e dei residui vegetali per le aziende agricole consentendone la bruciatura. In data 15 novembre 2013 il Consiglio dei Ministri ha approvato un disegno di legge collegato alla legge di stabilità “disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali”, che all’art. 29 contiene le disposizioni in materia di combustione controllata di materiali vegetali di origine agricola. Con tale disposizione nell’intento da un lato di rispettare l’ambiente e dall’altro di contrastare l’abbandono delle campagne e prevenire gli incendi boschivi, si prevede che i Comuni dovranno, tenuto conto delle specifiche peculiarità del loro territorio, individuare le aree, i periodi e gli orari in cui è possibile la combustione controllata, sul sito di produzione, del materiale vegetale di origine agricola, raccolto in piccoli cumuli vietando tali bruciature nel periodo di massimo rischio per gli incendi boschivi dichiarato dalla Regione. Attualmente il disegno di legge è fermo alla Camera dei Deputati per la sua discussione ed approvazione per poi passare in Senato ed essere tradotto in legge, a quel punto la materia diverrà competenza dei Sindaci. Nel frattempo molti si sono prodigati per trovare una soluzione alla questione, ma senza grossi risultati, anche perché la materia è divenuta soggetta, come detto, a pronuncia da parte del Governo. E’ stato sostenuto da alcuni che l’impiego come concimante per i terreni delle ceneri derivanti dalla bruciatura degli scarti agricoli e forestali andrebbe ad esonerare tali residui dall’applicazione delle normativa dei rifiuti, ma tale tesi sembrerebbe confutata dalla sentenza n. 46213/2008 della Cassazione Penale con la quale si è affermato che l’eliminazione, mediante incenerimento, dei rami degli alberi tagliati non usufruibili in processi produttivi non costituisce una forma di utilizzazione nell’ambito delle attività produttive ed inoltre non trova riscontro nelle tecniche di coltivazione attuali l’utilizzazione delle ceneri come concimante naturale. A differenza della Regione Lazio, che evidentemente attende le decisioni del Parlamento, altre Regioni in tempi precedenti al Disegno di Legge del 15 novembre 2013, hanno diversamente interpretato le norme in materia di smaltimento dei rifiuti. Infatti:
- la Regione Toscana con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 32/R del 16.03.2010 ha modificato la Legge Forestale regionale inserendo l’art. 57 bis il quale afferma che: il rilascio, la triturazione e l’abbruciamento in loco dei residui ligno-cellulosici provenienti dai tagli boschivi o da altri interventi agroforestali è consentito ai fini del loro reimpiego nel ciclo colturale di provenienza
- la Regione Liguria con Legge Regionale n. 8 del 08.07.2013 ha apportato alcune modifiche alla Legge Regionale n. 4 del 22.01.1999 (Norme in materia di foreste e di assetto idrogeologico) inserendo un nuovo articolo 44bis nel quale si stabilisce che costituisce utilizzazione agricola il reimpiego, nell’ambito dei successivi cicli colturali, dei residui vegetali in qualità di ammendanti, ottenuti anche attraverso l’abbruciamento controllato in sito, di paglia, sfalci e potature, nonché di altro materiale agricolo di origine naturale non pericoloso.
- la Provincia Autonoma di Trento con Deliberazione della Giunta Provinciale n. 1846 del 31.08.2007 ha precisato il concetto di “scarti vegetali utilizzati secondo le normali pratiche agronomiche” definito dalla legge provinciale n. 5 del 14.04.1998. Secondo la legge provinciale n. 5/1998 il materiale vegetale di scarto che si origina in agricoltura deve essere riutilizzato per la produzione di compost o riutilizzato secondo le normali pratiche agronomiche ed afferma inoltre che nel riutilizzo secondo le normali pratiche agronomiche di materiale vegetale di scarto originato in agricoltura rientrano le operazioni di combustione di tale materiale in modesta quantità nonché nella combustione di materiale collocato in zone o siti che presentano difficile accessibilità ai mezzi agricoli. Sono fatte salve le misure di controllo o i divieti di combustione derivanti dalle disposizioni in materia di incendi, di foreste e di tutela della qualità dell’aria. Pertanto la Deliberazione della Giunta Provinciale n. 1846/2007 stabilisce che è consentita la bruciatura dei residui vegetali prodotti in orti e giardini, in quanto pratica tradizionale volta alla mineralizzazione degli elementi contenuti nei residui organici, al fine di renderli immediatamente disponibili per le colture successive e considerato che in taluni contesti in contenuto al suolo di sostanza organica è comunque garantito in quantità più che sufficienti attraverso apporti esterni. La bruciatura ha inoltre lo scopo ed il vantaggio di determinare un controllo indiretto delle fonti di inoculo e propagazione delle fitopatie, riducendo o eliminando addirittura i trattamenti chimici.
Per finire va rilevato che nel frattempo si è avuta anche il pronunciamento della seguente sentenza della Corte di Cassazione:
- Sentenza 16474 del 07/03/2013 della Cassazione che ha annullato una sentenza di condanna per il reato di illecito smaltimento di rifiuti perchè “il fatto non sussiste” in quanto “l’attività posta in essere dall’imputata rientra nella normale pratica agricola, cui consegue l’esclusione, ai sensi della disposizione citata, dei materiali di cui si tratta dal novero dei rifiuti.
Da tale sentenza non emerge in alcun modo che la combustione degli sfalci e residui di potatura abbia determinato, nel caso in esame, un danno per l’ambiente o messo in pericolo la salute umana”. Si auspica pertanto che il buon senso, supportato a questo punto anche dalla recente giurisprudenza prevalga e che il Legislatore tramuti in tempi rapidi il contenuto del disegno di Legge del 15 novembre 2013.
è stato commesso un grossolano errore di interpretazione del decreto 205/2010 (leggetelo, prima di riportare errori fatti da altri). Non è vero che sfalci sono considerati rifiuti speciali: la dizione “rifiuti da attività agricole e agro industriali” dell’art. 184, come riportato poi in allegato D fa riferimento a tutt’altre materie, le potature, sfalci etc. non sono neanche menzionati a significare ” che non sono classificati rifiuti”.
Inoltre nell’art. 185, appunto si specifica che “sfalci, potature etc”, non rientrano nella parte IV di questo decreto, cioè non sono da considerare materiali per i quali deve essere messo in atto un’operazione di smaltimento.
Il corpo Forestale ha commesso un ENORME ERRORE di INTERPRETAZIONE ed infatti i ricorsi vengono accolti. è incredibile quello che si sostiene, di fatto secondo tale principio tutto il patrimonio vegetale esistente sulla terra sarebbe UN RIFIUTO !!! INCREDIBILE !!!!
Altro che caccia alle streghe, ormai abbiamo superato alla grande anche quell’oscuro periodo.
Saluti